PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

      1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

      1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, nonché qualsiasi altro soggetto o ente pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2007, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2012, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero

 

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che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale»;

          c) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».